È stato appena approvato dalla Giunta Esecutiva dell’Unione Stampa Periodica Italiana (USPI) e dalla FIGEC – Federazione Italiana Giornalisti Editori e Comunicatori – il nuovo testo dell’Articolo 30 del CCNL USPI-FIGEC CISAL. che introduce il contributo di assistenza contrattuale a carico dei datori di lavoro del settore editoriale e della comunicazione, a sostegno della gestione e dell’applicazione del contratto collettivo a partire dal 1° gennaio 2025.
Ecco la nuova formulazione:
“Art. 30 CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE
Le Parti hanno determinato a carico dei datori di lavoro che applicano il presente Contratto, una quota obbligatoria a copertura dei costi connessi alla costituzione e alla gestione, promozione, del presente sistema contrattuale, nonché all’assistenza sull’applicazione del presente Contratto. Per i datori di lavoro che editino o producano testate o prodotti di informazione e comunicazione su qualunque mezzo, tale Contributo d’Assistenza Contrattuale è pari a una quota annua dell’2% dell’imponibile lordo con un minimo di 200 euro l’anno per ogni singolo rapporto lavorativo. Per le imprese associate USPI il contributo sarà dell’1% con un minimo di 150 euro.
La quota dovrà essere versata direttamente all’Ente bilaterale USPI-FIGEC, non appena costituito. Nelle more i versamenti saranno effettuati ad USPI che provvederà alle spese del sistema contrattuale.
In ogni attività di gestione del Contratto USPI-FIGEC CISAL è obbligatoria la presenza di un rappresentante delle Associazioni firmatarie. Per “attività di gestione del Contratto” (e spese connesse) si intendono le spese vive sostenute e la quantificazione forfettizzata delle ore di lavoro impiegate.
Nota a verbale: la decorrenza dell’articolo è dal 1° gennaio 2025. Per l’anno 2025 il versamento è previsto in unica soluzione entro la fine dell’anno e relativo ai rapporti lavorativi dell’anno precedente.
Per gli anni successivi la quota sarà versata di norma con cadenza mensile”.
La norma era stata sospesa ai fini di una applicazione per quanto possibile scevra da ogni eventuale dubbio interpretativo.
Ricordiamo che l’art. 30 è un istituto contrattuale, pertanto è importante inserire nei programmi di gestione aziendale la voce relativa alle quote mensili per questa voce.