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		<title>USPI informa: la libertà dei media in Europa: il regolamento EMFA a 2 anni dalla sua approvazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 15:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoria/Giornalismo]]></category>
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<p>Che cosa prevede l’European Media Freedom Act e quali garanzie introduce per editori, giornalisti e cittadini A oltre due anni dall’approvazione del regolamento europeo sulla libertà dei media, il suo&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lafrecciaweb.it/2026/10/01/uspi-informa-la-liberta-dei-media-in-europa-il-regolamento-emfa-a-2-anni-dalla-sua-approvazione/">USPI informa: la libertà dei media in Europa: il regolamento EMFA a 2 anni dalla sua approvazione</a> proviene da <a href="https://www.lafrecciaweb.it">lafrecciaweb.it</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h5 class="wp-block-heading"><em>Che cosa prevede l’European Media Freedom Act e quali garanzie introduce per editori, giornalisti e cittadini</em></h5>
<p>A oltre due anni dall’approvazione del <strong><a id="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1083" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1083" target="_blank" rel="noreferrer noopener" type="link">regolamento europeo sulla libertà dei media</a></strong>, il suo significato può essere compreso partendo da una constatazione: l’indipendenza dell’informazione dipende dalle condizioni nelle quali le imprese editoriali operano, le redazioni lavorano e i cittadini accedono ai contenuti. La possibilità di pubblicare costituisce una garanzia fondamentale, ma la sua effettività può essere compromessa da pressioni politiche, dipendenze economiche, assetti proprietari opachi o decisioni delle piattaforme digitali capaci di ridurre drasticamente la <strong>visibilità di una testata</strong>.</p>
<p>Il regolamento (UE) 2024/1083, approvato l’11 aprile 2024 e conosciuto come <strong><a id="https://notiziario.uspi.it/rsf-e-parlamento-ue-chiedono-effettiva-attuazione-emfa/" href="https://notiziario.uspi.it/rsf-e-parlamento-ue-chiedono-effettiva-attuazione-emfa/" target="_blank" rel="noreferrer noopener" type="link">European Media Freedom Act</a></strong>, interviene su questo insieme di condizioni. Entrato in vigore il 7 maggio 2024, è divenuto applicabile nella maggior parte delle sue disposizioni l’8 agosto 2025, secondo un calendario che ha anticipato alcune norme e rinviato all’8 maggio 2027 quelle sulla personalizzazione dell’offerta mediatica su dispositivi e interfacce. A due anni dall’approvazione, pertanto, ci troviamo di fronte a una disciplina già largamente operativa, della quale occorre conoscere diritti, obblighi e limiti.</p>
<p>La scelta europea consiste nel collocare la tutela della libertà e del pluralismo all’interno di un quadro comune per il mercato dei servizi di media. Il regolamento riguarda la televisione, la radio e la stampa, comprese le pubblicazioni giornalistiche digitali, superando una separazione tra mezzi che la trasformazione tecnologica ha reso sempre meno corrispondente alla realtà. Conta l’attività svolta: la fornitura professionale al pubblico di programmi o pubblicazioni giornalistiche, sotto la responsabilità editoriale di un soggetto che ne seleziona e organizza i contenuti.</p>
<p>Questa impostazione interessa direttamente anche l’editoria periodica, nelle sue diverse articolazioni. Il regolamento non riserva le proprie garanzie alle grandi testate generaliste: anche le pubblicazioni locali e specializzate possono rientrare nel suo ambito, purché presentino le caratteristiche richieste dalla definizione europea. La dimensione dell’impresa e il supporto utilizzato non costituiscono, di per sé, ragioni per escluderla.</p>
<h4 class="wp-block-heading"><strong>Il pubblico come titolare di un diritto</strong></h4>
<p>Il primo elemento da sottolineare è il riconoscimento del<strong> pubblico come titolare di un diritto</strong>. L’articolo 3 richiede agli Stati membri di rispettare il diritto dei destinatari ad accedere a una pluralità di contenuti editorialmente indipendenti e di assicurare condizioni idonee a salvaguardarlo. Il pluralismo assume così un significato concreto, la presenza di molte pubblicazioni acquista valore quando corrisponde alla possibilità di accedere a fonti e orientamenti effettivamente differenti.</p>
<p>A questo diritto si collega la protezione dell’autonomia dei fornitori di media. L’articolo 4 impone agli Stati, comprese le autorità di regolamentazione, di rispettare la libertà editoriale e l’indipendenza dei soggetti che esercitano professionalmente l’attività informativa, vietando interferenze nelle loro politiche e decisioni editoriali e tentativi di influenzarle. È una disposizione che attribuisce una formulazione europea esplicita a una garanzia essenziale: il potere pubblico non può utilizzare le proprie prerogative per indirizzare il contenuto dell’informazione.</p>
<h4 class="wp-block-heading"><strong>Tutela delle fonti giornalistiche</strong></h4>
<p>Nello stesso articolo trova spazio la tutela delle <strong>fonti giornalistiche </strong>e delle comunicazioni riservate. Il regolamento protegge i fornitori di media, il personale editoriale e le persone che, per i loro rapporti regolari o professionali con questi soggetti, possono conoscere informazioni riservate. Vengono vietate, in linea di principio, la divulgazione imposta delle fonti e determinate misure investigative finalizzate alla loro identificazione; una disciplina particolarmente rigorosa riguarda l’impiego di software di sorveglianza intrusiva.</p>
<p>La norma contempla deroghe, ma le sottopone a condizioni precise. Le misure devono avere una base giuridica, rispettare i diritti fondamentali, essere giustificate nel caso concreto e proporzionate, oltre a essere autorizzate da un’autorità giudiziaria o da un’autorità decisionale indipendente e imparziale, secondo le modalità previste. Per la sorveglianza mediante software intrusivi sono richiesti ulteriori presupposti. La protezione delle fonti viene dunque rafforzata attraverso garanzie sostanziali e procedurali, senza trasformarsi in un’immunità generale rispetto alle indagini legittime.</p>
<h4 class="wp-block-heading"><strong>L’indipendenza dei media e la trasparenza</strong></h4>
<p>L’<strong>indipendenza dei media</strong> si accompagna alla trasparenza nei confronti dei lettori. L’articolo 6 obbliga i fornitori a rendere facilmente e direttamente accessibili informazioni aggiornate sulla propria identità e sui contatti, sui proprietari diretti o indiretti le cui partecipazioni consentono di influenzare l’attività e le decisioni strategiche e sui titolari effettivi. Devono inoltre essere resi conoscibili l’importo totale annuo dei fondi pubblici ricevuti per la pubblicità statale e quello degli introiti pubblicitari provenienti da autorità o enti pubblici di paesi terzi. Gli Stati sono chiamati a istituire banche dati nazionali sulla proprietà dei media.</p>
<p>Il lettore deve poter sapere chi è responsabile del servizio informativo, quali soggetti possono incidere sulle sue scelte strategiche e quali risorse pubblicitarie pubbliche riceve. Questa conoscibilità permette di valutare il contesto nel quale l’informazione viene prodotta, senza dedurre automaticamente dalla presenza di un interesse proprietario o di un finanziamento un condizionamento dei contenuti.</p>
<p>Per i fornitori che diffondono notizie e contenuti di attualità, l’articolo 6 richiede anche misure appropriate a garantire l’indipendenza delle decisioni editoriali e la comunicazione dei conflitti di interessi effettivi o potenziali. Il testo precisa che tali decisioni devono poter essere adottate liberamente nell’ambito della linea editoriale stabilita dal fornitore. La libertà professionale della redazione e la legittima definizione dell’indirizzo della testata vengono quindi considerate nella loro relazione, lasciando ai soggetti interessati la scelta di misure adeguate alla propria organizzazione.</p>
<p>Una disciplina specifica riguarda i media di servizio pubblico. L’articolo 5 richiede indipendenza editoriale e funzionale, un’offerta imparziale di informazioni e opinioni e procedure di nomina dei vertici fondate su criteri trasparenti, oggettivi e preventivamente stabiliti. Anche la cessazione anticipata dagli incarichi deve rispettare condizioni e garanzie definite. Il finanziamento deve assicurare risorse adeguate, sostenibili e prevedibili rispetto alla missione affidata, salvaguardando l’indipendenza editoriale. Il rapporto tra servizio pubblico e istituzioni viene così sottoposto a requisiti che mirano a impedire la trasformazione delle nomine o delle risorse finanziarie in strumenti di pressione.</p>
<h4 class="wp-block-heading"><strong>Trasformazione digitale e rapporti con OTT</strong></h4>
<p>La trasformazione digitale è affrontata soprattutto attraverso le <strong>garanzie nei rapporti con le piattaforme online </strong>di dimensioni molto grandi. L’articolo 18 prevede che i fornitori di media possano dichiarare il possesso di requisiti relativi alla <strong>trasparenza</strong>, all’<strong>indipendenza editoriale</strong> e all’osservanza di regole professionali. Tra le dichiarazioni richieste figura anche quella di non diffondere contenuti generati dall’intelligenza artificiale senza riesame umano e controllo editoriale.</p>
<p>Quando una grande piattaforma intende sospendere i propri servizi in relazione ai contenuti di uno di questi fornitori o limitarne la visibilità per incompatibilità con le proprie condizioni contrattuali, deve, nei casi disciplinati dalla norma, comunicare le ragioni prima che la decisione produca effetto e concedere la possibilità di rispondere entro 24 ore. Sono previsti termini più brevi in determinate situazioni di crisi e restano ferme le eccezioni connesse agli obblighi sui contenuti illegali e ad altre disposizioni europee. Il regolamento introduce inoltre una trattazione prioritaria dei reclami.</p>
<p>Per gli editori digitali questa garanzia ha un rilievo evidente. L’accesso al pubblico dipende spesso da infrastrutture gestite da soggetti privati, le cui decisioni possono incidere sulla diffusione e sui ricavi delle testate. L’EMFA introduce un contraddittorio e specifiche possibilità di tutela, pur senza attribuire ai media un diritto incondizionato alla distribuzione di qualsiasi contenuto.</p>
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<h4 class="wp-block-heading"><strong>Il pluralismo dell’informazione</strong></h4>
<p>Anche gli assetti del mercato vengono considerati dal punto di vista del <strong>pluralismo</strong>. L’articolo 22 richiede una valutazione delle concentrazioni che possono incidere significativamente sul pluralismo dei media e sull’indipendenza editoriale, distinta dalle valutazioni previste dalle norme sulla <strong>concorrenza</strong>. La concentrazione della proprietà può infatti ridurre l’autonomia delle fonti informative anche quando i suoi effetti economici richiedono una diversa analisi. Il regolamento chiede che questo interesse specifico sia preso in considerazione.</p>
<h4 class="wp-block-heading"><strong>La misurazione dell’audience</strong> <strong>e pubblicità</strong></h4>
<p>L’articolo 24 interviene sulla <strong>misurazione dell’audience</strong>, richiedendo criteri di trasparenza, imparzialità, inclusività, comparabilità e verificabilità. È una materia che influenza direttamente l’economia editoriale: i dati sul pubblico orientano gli investimenti pubblicitari e contribuiscono a determinare il valore commerciale delle testate. La qualità delle misurazioni entra pertanto nel quadro delle condizioni necessarie a un mercato dei media correttamente funzionante.</p>
<p>Particolare attenzione merita la <strong>pubblicità pubblica</strong>. L’articolo 25 stabilisce che le risorse destinate alla pubblicità statale e ai contratti di fornitura o di servizi con media e piattaforme siano assegnate attraverso criteri trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori, resi pubblici preventivamente. L’espressione “pubblicità statale” comprende, secondo la definizione del regolamento, anche quella riferibile ad autorità ed enti pubblici territoriali.</p>
<p>Gli Stati devono adoperarsi affinché la spesa pubblicitaria pubblica complessiva sia distribuita a un’ampia pluralità di fornitori presenti sul mercato, tenendo conto delle specificità nazionali e locali. Le amministrazioni devono pubblicare annualmente informazioni sui beneficiari e sugli importi, mentre autorità indipendenti sono incaricate del monitoraggio. Non viene istituita una quota garantita per ogni giornale: vengono imposte condizioni di trasparenza e non discriminazione che consentano di verificare le scelte e contrastare l’impiego della pubblicità come strumento di favore politico.</p>
<p>Per la <strong>stampa locale, periodica e specializzata</strong>, questa disposizione costituisce un riferimento significativo. Consente di chiedere che le decisioni sulla comunicazione pubblica siano motivate attraverso criteri pertinenti, conoscibili e proporzionati, capaci di considerare anche le caratteristiche dei territori e dei pubblici da raggiungere. La pluralità dei destinatari della spesa deve essere perseguita nel rispetto delle regole sugli appalti e sugli aiuti di Stato, che il regolamento lascia ferme.</p>
<h4 class="wp-block-heading"><strong>Applicazione della norma e valutazione dei risultati</strong></h4>
<p>L’applicazione del quadro europeo è sostenuta dalle autorità nazionali e dal Comitato europeo per i servizi di media, organismo indipendente di natura consultiva composto da rappresentanti delle autorità nazionali. Il suo compito è favorire la cooperazione e l’applicazione coerente della disciplina attraverso le funzioni previste dal regolamento.</p>
<p>A oltre due anni dall’approvazione, il valore dell’European Media Freedom Act risiede nell’aver <strong>riunito garanzie che riguardano l’intero processo informativo</strong>, dalla produzione dei contenuti alla loro distribuzione. Per valutarne i risultati occorrerà verificare come vengono rispettati gli obblighi di trasparenza, applicate le tutele delle fonti, gestiti i rapporti con le piattaforme e assegnate le risorse pubblicitarie pubbliche. Il regolamento offre già una base giuridica comune: la sua efficacia si misura nella capacità di renderla operante nella vita delle imprese editoriali, delle redazioni e dei cittadini.</p>
<p><em>Fonte normativa: regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 17 aprile 2024.</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lafrecciaweb.it/2026/10/01/uspi-informa-la-liberta-dei-media-in-europa-il-regolamento-emfa-a-2-anni-dalla-sua-approvazione/">USPI informa: la libertà dei media in Europa: il regolamento EMFA a 2 anni dalla sua approvazione</a> proviene da <a href="https://www.lafrecciaweb.it">lafrecciaweb.it</a>.</p>
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