Lavoro, Consulenti: intermittente e periodo di prova, cosa cambia dopo decreto Trasparenza  L’approfondimento dei professionisti

Roma, 6 set. (Labitalia) – Datore di lavoro non più obbligato al preavviso di chiamata minimo, ma tenuto a indicare nel contratto di lavoro intermittente le eventuali fasce orarie e i giorni prestabiliti in cui il lavoratore è chiamato a svolgere la prestazione. Nuove tutele, inoltre, in favore dei lavoratori per quanto riguarda il periodo di prova. Sono alcune delle novità introdotte dal D.Lgs. n.104/2022 (c.d. Decreto Trasparenza) in materia di contratto di lavoro intermittente e periodo di prova che la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza con l’approfondimento dal titolo ‘Il contratto di lavoro intermittente e il nuovo periodo di prova dopo il Decreto Trasparenza’ del 6 settembre 2022. Come noto, il provvedimento prevede, dallo scorso 13 agosto, una serie di informazioni relative al rapporto di lavoro che datori di lavoro e committenti sono tenuti a comunicare ai lavoratori in fase di assunzione. Il Decreto apporta modifiche all’articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2015 e stabilisce che, oltre alle informazioni di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto citato, il contratto di lavoro intermittente debba contenere altri elementi, tra cui la natura variabile della programmazione del lavoro, la durata e le ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto. L’ulteriore novità che emerge dal confronto tra il testo originario dell’articolo 15, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e il decreto Trasparenza è che il legislatore ha eliminato la previsione che obbligava il datore a un preavviso di chiamata minimo. In buona sostanza, le parti ora possono concordare un preavviso di chiamata anche di una sola ora. Il documento si sofferma poi sul periodo di prova che, stando all’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2022, non può essere superiore ai sei mesi, nemmeno laddove ci fosse un accordo certificato delle parti contraenti. Per poi analizzare proporzionalità, sospensione, non ripetibilità del periodo di prova con un cenno ai profili ispettivi e alle sanzioni amministrative nel caso in cui il datore non fornisse le informazioni dovute al lavoratore.

Related posts

Fnopi: “Su nave Vespucci professione infermieristica sempre più specialistica” Di Tuccio (Fnopi), ‘non permette l’atterraggio per gli elicotteri, quindi nelle lunghe traversate c’è bisogno di personale pronto a fronteggiare qualsiasi emergenza’

Tumore al seno avanzato, nuova terapia ormonale riduce rischio progressione del 56% Studio di fase 3 Serena-6, presentato all’Asco 2025 in corso a Chicago, dimostra un miglioramento della sopravvivenza libera da progressione

Tumori allo stomaco, immunoterapia riduce rischio di progressione e recidiva del 29% All’Asco 2025 studio fase 3 dimostra che nel carcinoma dello stomaco localizzato l’immunoterapia combinata con chemioterapia migliora la sopravvivenza libera da eventi