USPI Informa: OdG, nuovo Regolamento formazione in Bollettino Ufficiale

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 marzo c.a. il nuovo Regolamento sulla Formazione obbligatoria per i giornalisti.

Il testo entrerà in vigore dal prossimo 13 giugno 2026 e prevede 16 articoli.

Secondo l’articolo 1 del nuovo Regolamento la Formazione professionale continua (Fpc) “è un obbligo previsto dall’art. 3, comma 5, lett. b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 e dal combinato disposto degli artt. 20 e 20-bis, comma 1, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per tutte/tutti le/gli iscritti all’Albo (elenco Professionisti ed elenco Pubblicisti)”.

I crediti per ogni evento formativo (che sia on demand, streaming o in presenza) saranno ripartiti in questo modo:

a) per i corsi prevalentemente deontologici, cioè relativi ai contenuti del Codice deontologico in vigore: 1 credito per ciascuna ora di svolgimento più 2 crediti aggiuntivi;

b) per i corsi di apprendimento di nuove tecniche professionali: 1 credito per ciascuna ora più 2 crediti aggiuntivi e per i corsi organizzati dalle aziende editoriali per le/i proprie/i dipendenti;

c) per i corsi che trattano argomenti di rilevante attualità: 1 credito per ciascuna ora;

d) per tutti gli altri corsi: 2 crediti a prescindere dalla durata;

e) per i corsi on demand del Cnog possono essere attribuiti fino a un massimo di 8 crediti complessivi.

Rimane l’obbligo dei 20 crediti deontologici da distribuire in almeno due nei 60 totali del triennio.

A compimento del triennio, i Consigli regionali sono tenuti a comunicare ai Consigli di disciplina territoriale una lista degli inadempienti. Nel contempo, i Consigli regionali dovranno annualmente comunicare anche le iniziative disciplinari intraprese nei confronti delle/degli inadempienti.

Per garantire criteri di uniformità su tutto il territorio nazionale, in caso di inadempimento alla Fpc, le sanzioni previste sono:

a) l’avvertimento se l’inosservanza è parziale;

b) la censura se l’inosservanza è totale;

c) in caso di ripetuto inadempimento degli obblighi formativi si applica quanto previsto nell’articolo 34 comma 3 del Codice Deontologico.

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