USPI informa: la libertà dei media in Europa: il regolamento EMFA a 2 anni dalla sua approvazione

Che cosa prevede l’European Media Freedom Act e quali garanzie introduce per editori, giornalisti e cittadini

A oltre due anni dall’approvazione del regolamento europeo sulla libertà dei media, il suo significato può essere compreso partendo da una constatazione: l’indipendenza dell’informazione dipende dalle condizioni nelle quali le imprese editoriali operano, le redazioni lavorano e i cittadini accedono ai contenuti. La possibilità di pubblicare costituisce una garanzia fondamentale, ma la sua effettività può essere compromessa da pressioni politiche, dipendenze economiche, assetti proprietari opachi o decisioni delle piattaforme digitali capaci di ridurre drasticamente la visibilità di una testata.

Il regolamento (UE) 2024/1083, approvato l’11 aprile 2024 e conosciuto come European Media Freedom Act, interviene su questo insieme di condizioni. Entrato in vigore il 7 maggio 2024, è divenuto applicabile nella maggior parte delle sue disposizioni l’8 agosto 2025, secondo un calendario che ha anticipato alcune norme e rinviato all’8 maggio 2027 quelle sulla personalizzazione dell’offerta mediatica su dispositivi e interfacce. A due anni dall’approvazione, pertanto, ci troviamo di fronte a una disciplina già largamente operativa, della quale occorre conoscere diritti, obblighi e limiti.

La scelta europea consiste nel collocare la tutela della libertà e del pluralismo all’interno di un quadro comune per il mercato dei servizi di media. Il regolamento riguarda la televisione, la radio e la stampa, comprese le pubblicazioni giornalistiche digitali, superando una separazione tra mezzi che la trasformazione tecnologica ha reso sempre meno corrispondente alla realtà. Conta l’attività svolta: la fornitura professionale al pubblico di programmi o pubblicazioni giornalistiche, sotto la responsabilità editoriale di un soggetto che ne seleziona e organizza i contenuti.

Questa impostazione interessa direttamente anche l’editoria periodica, nelle sue diverse articolazioni. Il regolamento non riserva le proprie garanzie alle grandi testate generaliste: anche le pubblicazioni locali e specializzate possono rientrare nel suo ambito, purché presentino le caratteristiche richieste dalla definizione europea. La dimensione dell’impresa e il supporto utilizzato non costituiscono, di per sé, ragioni per escluderla.

Il pubblico come titolare di un diritto

Il primo elemento da sottolineare è il riconoscimento del pubblico come titolare di un diritto. L’articolo 3 richiede agli Stati membri di rispettare il diritto dei destinatari ad accedere a una pluralità di contenuti editorialmente indipendenti e di assicurare condizioni idonee a salvaguardarlo. Il pluralismo assume così un significato concreto, la presenza di molte pubblicazioni acquista valore quando corrisponde alla possibilità di accedere a fonti e orientamenti effettivamente differenti.

A questo diritto si collega la protezione dell’autonomia dei fornitori di media. L’articolo 4 impone agli Stati, comprese le autorità di regolamentazione, di rispettare la libertà editoriale e l’indipendenza dei soggetti che esercitano professionalmente l’attività informativa, vietando interferenze nelle loro politiche e decisioni editoriali e tentativi di influenzarle. È una disposizione che attribuisce una formulazione europea esplicita a una garanzia essenziale: il potere pubblico non può utilizzare le proprie prerogative per indirizzare il contenuto dell’informazione.

Tutela delle fonti giornalistiche

Nello stesso articolo trova spazio la tutela delle fonti giornalistiche e delle comunicazioni riservate. Il regolamento protegge i fornitori di media, il personale editoriale e le persone che, per i loro rapporti regolari o professionali con questi soggetti, possono conoscere informazioni riservate. Vengono vietate, in linea di principio, la divulgazione imposta delle fonti e determinate misure investigative finalizzate alla loro identificazione; una disciplina particolarmente rigorosa riguarda l’impiego di software di sorveglianza intrusiva.

La norma contempla deroghe, ma le sottopone a condizioni precise. Le misure devono avere una base giuridica, rispettare i diritti fondamentali, essere giustificate nel caso concreto e proporzionate, oltre a essere autorizzate da un’autorità giudiziaria o da un’autorità decisionale indipendente e imparziale, secondo le modalità previste. Per la sorveglianza mediante software intrusivi sono richiesti ulteriori presupposti. La protezione delle fonti viene dunque rafforzata attraverso garanzie sostanziali e procedurali, senza trasformarsi in un’immunità generale rispetto alle indagini legittime.

L’indipendenza dei media e la trasparenza

L’indipendenza dei media si accompagna alla trasparenza nei confronti dei lettori. L’articolo 6 obbliga i fornitori a rendere facilmente e direttamente accessibili informazioni aggiornate sulla propria identità e sui contatti, sui proprietari diretti o indiretti le cui partecipazioni consentono di influenzare l’attività e le decisioni strategiche e sui titolari effettivi. Devono inoltre essere resi conoscibili l’importo totale annuo dei fondi pubblici ricevuti per la pubblicità statale e quello degli introiti pubblicitari provenienti da autorità o enti pubblici di paesi terzi. Gli Stati sono chiamati a istituire banche dati nazionali sulla proprietà dei media.

Il lettore deve poter sapere chi è responsabile del servizio informativo, quali soggetti possono incidere sulle sue scelte strategiche e quali risorse pubblicitarie pubbliche riceve. Questa conoscibilità permette di valutare il contesto nel quale l’informazione viene prodotta, senza dedurre automaticamente dalla presenza di un interesse proprietario o di un finanziamento un condizionamento dei contenuti.

Per i fornitori che diffondono notizie e contenuti di attualità, l’articolo 6 richiede anche misure appropriate a garantire l’indipendenza delle decisioni editoriali e la comunicazione dei conflitti di interessi effettivi o potenziali. Il testo precisa che tali decisioni devono poter essere adottate liberamente nell’ambito della linea editoriale stabilita dal fornitore. La libertà professionale della redazione e la legittima definizione dell’indirizzo della testata vengono quindi considerate nella loro relazione, lasciando ai soggetti interessati la scelta di misure adeguate alla propria organizzazione.

Una disciplina specifica riguarda i media di servizio pubblico. L’articolo 5 richiede indipendenza editoriale e funzionale, un’offerta imparziale di informazioni e opinioni e procedure di nomina dei vertici fondate su criteri trasparenti, oggettivi e preventivamente stabiliti. Anche la cessazione anticipata dagli incarichi deve rispettare condizioni e garanzie definite. Il finanziamento deve assicurare risorse adeguate, sostenibili e prevedibili rispetto alla missione affidata, salvaguardando l’indipendenza editoriale. Il rapporto tra servizio pubblico e istituzioni viene così sottoposto a requisiti che mirano a impedire la trasformazione delle nomine o delle risorse finanziarie in strumenti di pressione.

Trasformazione digitale e rapporti con OTT

La trasformazione digitale è affrontata soprattutto attraverso le garanzie nei rapporti con le piattaforme online di dimensioni molto grandi. L’articolo 18 prevede che i fornitori di media possano dichiarare il possesso di requisiti relativi alla trasparenza, all’indipendenza editoriale e all’osservanza di regole professionali. Tra le dichiarazioni richieste figura anche quella di non diffondere contenuti generati dall’intelligenza artificiale senza riesame umano e controllo editoriale.

Quando una grande piattaforma intende sospendere i propri servizi in relazione ai contenuti di uno di questi fornitori o limitarne la visibilità per incompatibilità con le proprie condizioni contrattuali, deve, nei casi disciplinati dalla norma, comunicare le ragioni prima che la decisione produca effetto e concedere la possibilità di rispondere entro 24 ore. Sono previsti termini più brevi in determinate situazioni di crisi e restano ferme le eccezioni connesse agli obblighi sui contenuti illegali e ad altre disposizioni europee. Il regolamento introduce inoltre una trattazione prioritaria dei reclami.

Per gli editori digitali questa garanzia ha un rilievo evidente. L’accesso al pubblico dipende spesso da infrastrutture gestite da soggetti privati, le cui decisioni possono incidere sulla diffusione e sui ricavi delle testate. L’EMFA introduce un contraddittorio e specifiche possibilità di tutela, pur senza attribuire ai media un diritto incondizionato alla distribuzione di qualsiasi contenuto.

Il pluralismo dell’informazione

Anche gli assetti del mercato vengono considerati dal punto di vista del pluralismo. L’articolo 22 richiede una valutazione delle concentrazioni che possono incidere significativamente sul pluralismo dei media e sull’indipendenza editoriale, distinta dalle valutazioni previste dalle norme sulla concorrenza. La concentrazione della proprietà può infatti ridurre l’autonomia delle fonti informative anche quando i suoi effetti economici richiedono una diversa analisi. Il regolamento chiede che questo interesse specifico sia preso in considerazione.

La misurazione dell’audience e pubblicità

L’articolo 24 interviene sulla misurazione dell’audience, richiedendo criteri di trasparenza, imparzialità, inclusività, comparabilità e verificabilità. È una materia che influenza direttamente l’economia editoriale: i dati sul pubblico orientano gli investimenti pubblicitari e contribuiscono a determinare il valore commerciale delle testate. La qualità delle misurazioni entra pertanto nel quadro delle condizioni necessarie a un mercato dei media correttamente funzionante.

Particolare attenzione merita la pubblicità pubblica. L’articolo 25 stabilisce che le risorse destinate alla pubblicità statale e ai contratti di fornitura o di servizi con media e piattaforme siano assegnate attraverso criteri trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori, resi pubblici preventivamente. L’espressione “pubblicità statale” comprende, secondo la definizione del regolamento, anche quella riferibile ad autorità ed enti pubblici territoriali.

Gli Stati devono adoperarsi affinché la spesa pubblicitaria pubblica complessiva sia distribuita a un’ampia pluralità di fornitori presenti sul mercato, tenendo conto delle specificità nazionali e locali. Le amministrazioni devono pubblicare annualmente informazioni sui beneficiari e sugli importi, mentre autorità indipendenti sono incaricate del monitoraggio. Non viene istituita una quota garantita per ogni giornale: vengono imposte condizioni di trasparenza e non discriminazione che consentano di verificare le scelte e contrastare l’impiego della pubblicità come strumento di favore politico.

Per la stampa locale, periodica e specializzata, questa disposizione costituisce un riferimento significativo. Consente di chiedere che le decisioni sulla comunicazione pubblica siano motivate attraverso criteri pertinenti, conoscibili e proporzionati, capaci di considerare anche le caratteristiche dei territori e dei pubblici da raggiungere. La pluralità dei destinatari della spesa deve essere perseguita nel rispetto delle regole sugli appalti e sugli aiuti di Stato, che il regolamento lascia ferme.

Applicazione della norma e valutazione dei risultati

L’applicazione del quadro europeo è sostenuta dalle autorità nazionali e dal Comitato europeo per i servizi di media, organismo indipendente di natura consultiva composto da rappresentanti delle autorità nazionali. Il suo compito è favorire la cooperazione e l’applicazione coerente della disciplina attraverso le funzioni previste dal regolamento.

A oltre due anni dall’approvazione, il valore dell’European Media Freedom Act risiede nell’aver riunito garanzie che riguardano l’intero processo informativo, dalla produzione dei contenuti alla loro distribuzione. Per valutarne i risultati occorrerà verificare come vengono rispettati gli obblighi di trasparenza, applicate le tutele delle fonti, gestiti i rapporti con le piattaforme e assegnate le risorse pubblicitarie pubbliche. Il regolamento offre già una base giuridica comune: la sua efficacia si misura nella capacità di renderla operante nella vita delle imprese editoriali, delle redazioni e dei cittadini.

Fonte normativa: regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 17 aprile 2024.

💬
LA FRECCIA WEB SU WHATSAPP

Resta dentro le notizie che contano

Segui il canale WhatsApp di La Freccia Web per ricevere aggiornamenti, articoli e approfondimenti direttamente sul tuo telefono.

Segui il canale WhatsApp

Related posts

Uspi informa: Editoria e Intelligenza Artificiale: al Rome Future Week Assodigit porta il confronto dal prompt al processo

Uspi informa: Contenuti IA: dal 2 agosto 2026 nuove regole Ue sul labeling

Notiziario USPI. Tv e digitale: gli italiani s’informano così sulla politica