di Francesco Cancellieri – Presidente AssoCEA Messina*
Gli incendi boschivi rappresentano una minaccia significativa per le aree della Rete Natura 2000 e per i parchi e le riserve, causando danni ingenti alla biodiversità e agli ecosistemi. Le aree protette, pur essendo teoricamente tutelate, sono spesso particolarmente vulnerabili a causa della loro estensione e della presenza di vegetazione secca, che facilita la propagazione delle fiamme.
Il legame tra incendi boschivi, le aree della Rete Natura 2000 e i parchi e riserve (complessivamente denominate “aree protette”) è un aspetto cruciale della gestione ambientale e della conservazione della biodiversità in Italia e in Europa. Queste entità, pur avendo origini e finalità normative leggermente diverse, spesso si sovrappongono geograficamente e condividono la stessa vulnerabilità e la stessa necessità di protezione dagli incendi.
La Sovrapposizione Territoriale
È fondamentale comprendere che spesso le aree della Rete Natura 2000 sono interamente o parzialmente comprese all’interno di Parchi Nazionali, Parchi Regionali o Riserve Naturali. Questo accade perché sia le aree protette nazionali/regionali (istituite principalmente con la Legge 394/91 in Italia) sia i siti Natura 2000 (derivanti dalle Direttive UE Habitat e Uccelli) mirano a tutelare aree di elevato valore naturalistico e paesaggistico. Non è raro trovare un Parco Nazionale che al suo interno contenga diverse Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Questa sovrapposizione implica che le misure di gestione e protezione contro gli incendi in queste aree devono essere integrate e coordinate.
Perché il Legame è così Importante
1. Massima Valenza Ecologica: Sia le aree protette che i siti Natura 2000 sono designati per la loro importanza nella conservazione della biodiversità. Contengono habitat rari, specie endemiche, ecosistemi complessi e fragili. Un incendio in queste aree ha un impatto sproporzionatamente maggiore sulla perdita di biodiversità rispetto a un’area non protetta.
Dati recenti (come quelli di Openpolis ed Ispra) mostrano che una parte significativa delle superfici bruciate ogni anno in Italia e in Europa ricade proprio all’interno di siti Natura 2000 e aree protette, sottolineando la loro elevata vulnerabilità.
2. Vincoli Normativi Rafforzati:
Rete Natura 2000: Come accennato in precedenza, la Direttiva Habitat e la Direttiva Uccelli impongono agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per garantire lo “stato di conservazione favorevole” degli habitat e delle specie per cui i siti sono stati designati. Un incendio compromette drasticamente questo stato. Ogni piano o progetto, inclusi quelli di gestione del territorio, deve essere sottoposto a Valutazione d’Incidenza (VINCA) per accertare che non abbia impatti negativi significativi sui siti Natura 2000. I Piani di Gestione dei singoli siti devono prevedere specifiche misure antincendio.
Parchi e Riserve (Legge 394/91): La Legge quadro sulle aree protette in Italia (L. 394/91) assegna agli Enti Parco e agli altri enti gestori la responsabilità della tutela e valorizzazione del patrimonio naturale. Questo include la prevenzione e la lotta agli incendi. I Piani del Parco devono contenere indicazioni specifiche per la difesa dagli incendi, spesso più stringenti rispetto alle aree non protette.
o Legge 353/2000 (Legge Quadro Incendi Boschi):Questa legge si applica a tutte le aree boscate, ma assume un’importanza ancora maggiore nelle aree protette e Natura 2000. Il Catasto dei Soprassuoli Percorsi dal Fuoco e i vincoli di inedificabilità/cambio di destinazione d’uso (15 anni di inedificabilità, 10 anni di divieto di pascolo/cambio d’uso) sono particolarmente rilevanti in queste zone, in quanto mirano a prevenire la speculazione e a garantire il ripristino ecologico, un obiettivo primario delle aree protette.
o Piani Antincendio Specifici: All’interno dei Parchi e delle Riserve, e in particolare nei siti Natura 2000, i Piani Antincendio Boschivi (PAIB) regionali e i piani di emergenza locali devono essere elaborati con una sensibilità ecologica molto più elevata. Ciò significa che non si tratta solo di spegnere il fuoco, ma di farlo in modo da minimizzare i danni agli habitat e alle specie sensibili.
o Tecniche di Prevenzione: Nelle aree protette si tende a privilegiare tecniche di prevenzione che rispettino l’ecosistema, come la gestione del combustibile vegetale attraverso potature selettive, diradamenti, creazione di fasce di vegetazione meno infiammabile, e, in alcuni contesti, anche l’uso del fuoco prescritto sotto stretto controllo, per ridurre il carico di biomassa e prevenire incendi incontrollabili.
o Coordinamento degli Enti: La gestione degli incendi in queste aree richiede un coordinamento eccezionale tra Enti Parco, Regioni, Corpo Forestale dello Stato (Carabinieri Forestali), Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Comuni, per garantire interventi rapidi ed efficaci che tengano conto delle specificità ecologiche dei siti.
4. Recupero Post-Incendio Orientato alla Conservazione:
o Il recupero delle aree bruciate all’interno delle aree protette e Natura 2000 non è solo un rimboschimento generico. Deve essere un processo ecologico mirato alla restaurazione degli habitat originari e al supporto delle specie protette. Ciò implica una scelta accurata delle specie arboree e arbustive da reintrodurre (privilegiando le autoctone), la protezione delle specie animali superstiti e il monitoraggio dei processi di ricolonizzazione.
In sintesi, gli incendi boschivi nelle aree della Rete Natura 2000 e nei Parchi e Riserve rappresentano una delle minacce più gravi alla conservazione della biodiversità. Il loro status di aree protette impone un quadro normativo e gestionale più stringente, che mira non solo a prevenire e contrastare gli incendi, ma anche a garantire un recupero ecologico che preservi i valori naturalistici per i quali queste aree sono state istituite.
MEMORANDUM … Testo Storico e Testo Vigente il perché di una modifica?
La modifica che ha apportato l’ art. 4, comma 173, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 al comma 1 (c.d. Legge Finanziaria 2004) dell’art 10 della Legge 353 del 21 novembre 2000 deve essere abolita e necessita urgentemente ritornare al c.d. Testo Storico dell’art. 10 che riportiamo:
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art. 10 – (Testo Storico)
1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscatepercorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
Omissis …
Art. 10 – (Testo Vigente)
1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell’Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.
E’ evidente a chiunque che l’eventuale speculazione non è “colpita” dalla normativa ed anzi il “combinato disposto” dell’incendio boschivo e della presenza di eventuali habitat prioritari della aree della Rete Natura 2000 (incendiate) potrebbe considerarsi una aggravante ed anzi un potenziale agente di innesco!
Quindi con forza riportare alla iniziale formulazione la Legge 353/2000 c.d. Legge Quadro sugli incendi Boschivi e vigilare con un sistema GIS a Livello Regionale per verificare la eventuale coincidenza di incendi boschivi con aree perimetrate quali habitat prioritari nei Piani di gestione della Rete Natura 2000!
*Ing. Francesco Cancellieri – Presidente AssoCEA Messina APS e Responsabile Nazionale Area Tematica SIGEA-APS “Paesaggi, Aree Naturali Protette e Rete Natura 2000”