Home Attualità Il Labirinto di Vetro: L’illusione della Trasparenza e il Fallimento Tecnico della P.A.

Il Labirinto di Vetro: L’illusione della Trasparenza e il Fallimento Tecnico della P.A.

Domenica Puleio

Dal D.Lgs. 33/2013 alla L. 241/1990: limiti giurisprudenziali, principi di proporzionalità, efficienza ed economicità, e responsabilità dei dirigenti nell’esercizio del diritto di accesso

di Domenica Puleio *

In Italia, la trasparenza della Pubblica Amministrazione è una magnifica bugia giuridica. Se provi a chiedere un documento, ti accorgi che non stai entrando in una “casa di vetro”, ma in un labirinto di specchi dove ogni norma ne elude un’altra. Il cittadino è il grande assente, schiacciato tra l’incudine del diritto di sapere e il martello di una privacy utilizzata spesso non come tutela, ma come scudo spaziale per coprire l’inerzia.

Il primo punto di rottura è ontologico. La L. 241/90 (Art. 22 e segg.) configura l’accesso come un diritto “procedimentale” limitato, mentre il famigerato D.Lgs. 33/2013 introduce l’accesso civico generalizzato. In termini tecnici, se un documento è accessibile “da chiunque”, decade il presupposto restrittivo della 241/90. Eppure, la P.A. continua a pretendere una motivazione “diretta e attuale” per atti che dovrebbero già essere pubblici. Questa duplicità obbliga gli uffici a istruttorie ridondanti, violando il principio di non aggravamento del procedimento (Art. 1, comma 2, L. 241/90) e dissipando risorse pubbliche in un’attività amministrativa antieconomica.

Il famigerato D.Lgs. 33/2013, fondato sul principio di trasparenza quale strumento di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, trova nella giurisprudenza confini applicativi netti. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 20/2019, ha chiarito che la trasparenza non costituisce un valore assoluto, imponendo alla P.A. un filtro di proporzionalità volto a evitare la lesione della dignità e dei diritti del terzo.
Analogamente, il diritto di accesso non può tradursi in un “controllo ispettivo generalizzato” (Cons. Stato, sez. IV, n. 5312/2023): l’istanza deve riguardare documenti esistenti, non potendo gravare sull’amministrazione un obbligo di rielaborazione dei dati (Cons. Stato n. 163/2023).
Tuttavia, il diniego non può fondarsi su una generica difficoltà operativa, gravando sull’ente l’onere di dimostrare che l’adempimento dell’istanza comporterebbe un carico di lavoro irragionevole, tale da violare i principi di proporzionalità ed economicità dell’azione amministrativa.

Eppure, queste limitazioni non devono diventare l’alibi per il silenzio. Il DPR 184/2006 viene oggi distorto per sospendere l’accesso delegando la decisione al privato. È una violazione del principio di celerità. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Sentenze n. 10/2020 e n. 12/2021) ha ribadito che la protezione dei dati non può essere brandita come un segreto d’ufficio mascherato e che l’accesso si estende anche agli atti interni e preparatori. Inoltre, ai sensi dell’Art. 24, comma 4, L. 241/90, vige il principio di scindibilità: la presenza di dati riservati non giustifica il diniego dell’intero atto, ma impone l’oscuramento parziale.

L’Articolo 1 della L. 241/90 pone l’economicità come cardine. Ma la gestione attuale produce l’esatto opposto. Siamo di fronte a una burocrazia difensiva che preferisce il rischio di una condanna alle spese piuttosto che la responsabilità di una scelta bilanciata. Tale inerzia non è priva di conseguenze: ai sensi dell’Art. 7 del D.Lgs. 33/2013, l’inadempimento degli obblighi di trasparenza costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed è causa di responsabilità disciplinare. Il dirigente che oppone dinieghi pretestuosi non sta solo violando un diritto, sta tecnicamente ledendo il principio di buon andamento (Art. 97 Cost.) e mettendo a rischio la propria performance individuale.

La trasparenza non è un adempimento formale; è lo strumento per verificare l’uso del denaro pubblico. O la P.A. impara a gestire questo equilibrio sottile, o resterà una fortezza destinata a implodere sotto il peso dei propri ricorsi e della propria incoerenza normativa. @Riproduzione riservata

  • dottore in Giurisprudenza

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